Statuto del Partito Politico dei Progressisti

Gli articoli dal n. 1 al 17 dello Statuto della Associazione politico culturale senza fini di lucro denominata “Campo Progressista – Sardegna” con sede legale in Cagliari sono sostituito dai seguenti:

Art. 1 – Costituzione e Sede

È costituita, ai sensi del Titolo I, Cap. III, articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, un’associazione politico culturale senza fini di lucro denominata “PROGRESSISTI”, avente sede legale in Cagliari in piazza Galilei 13.

Art. 2 – Simbolo

Il simbolo dell’Associazione “PROGRESSISTI”, da qui richiamata anche con il solo termine “associazione” o “partito”, è costituito da cerchio a sfondo bianco a tinta piatta. A partire dal semicerchio superiore è posta la scritta di colore nero, “PROGRESSISTI”. Nella parte bassa del cerchio è presente una pennellata di colore rosso.

Tale simbolo è anche contrassegno elettorale per le elezioni europee, politiche nazionali, regionali e amministrative provinciali e comunali, salvo diversa decisione adottata a maggioranza assoluta da parte del Comitato esecutivo, che autorizza eventuali modifiche e/o integrazioni, anche con altri contrassegni eventualmente non appartenenti all’Associazione.

Tutti i simboli usati nel tempo dall’Associazione, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, fanno parte del patrimonio dell’Associazione.

L’Associazione acquisisce per le finalità di cui al presente Statuto i necessari domini Internet, anche al fine di una trasparente informazione sulle proprie attività e sulla gestione delle proprie risorse finanziarie e dell’eventuale patrimonio.

Art. 3 – Dichiarazione sui principi ispiratori e finalità dei PROGRESSISTI

L’Associazione si ispira alla Costituzione e ai valori della Resistenza e assicura la piena partecipazione politica delle donne e degli uomini nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, nella scelta delle candidature nelle assemblee elettive e promuove altresì la piena partecipazione delle giovani generazioni alla politica.

L’associazione fonda il suo operato sulla promozione e la rivendicazione dei diritti, delle pari opportunità, della partecipazione e della solidarietà, ambisce a porre le basi per una società più giusta, più equa e più sostenibile con un progetto fondato su progresso solidale, lavoro, istruzione e formazione, cultura, economia ecologica e sostenibile, tutela dell’ambiente.

L’associazione:

  1. rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l’età, le convinzioni religiose, le disabilità, l’identità e orientamento di genere, l’orientamento sessuale, nazionalità e appartenenza ai diversi popoli. In questo ambito promuove e sostiene un modello di società interculturale, dove persone di differenti culture che coabitano lo stesso territorio possano convivere pacificamente, nel rispetto reciproco, valorizzando le diversità in libera relazione tra loro per il reciproco arricchimento, al fine di rimuovere le disuguaglianze, contrastare discriminazione e marginalità, e ogni forma di razzismo.
  2. assicura informazione, trasparenza e partecipazione. A tal fine, oltre alle forme di partecipazione diretta delle iscritte e degli iscritti e dei Circoli, si avvarrà del sistema informazione web, anche per la sperimentazione di nuove forme di democrazia digitale con il compito di rendere visibili on web tutte le informazioni sulla vita politica interna, sulle riunioni, le deliberazioni politiche e il bilancio.
  3. promuove e organizza pratiche di democrazia partecipata, anche attraverso le primarie. Le forme della democrazia partecipativa e diretta progressivamente saranno quelle che definiranno anche la democrazia interna all’organizzazione.
  4. Il partito dei PROGRESSISTI, al fine di affermare i valori nei quali si riconosce, per il perseguimento dei propri scopi potrà svolgere le seguenti attività:
    1. promozione di attività culturali, servizi e attività socialmente utili, campagne di sensibilizzazione, iniziative di formazione, di istruzione e di tutela dei diritti civili;
    2. promozione di una cultura di governo del territorio e dell’ambiente ispirata ai principi economici dello sviluppo sostenibile, e che con la sua affermazione tuteli e salvaguardi i diritti della vita e della sua qualità per le attuali e le future generazioni;
    3. promozione del diritto di partecipazione democratica e consapevole alla formazione delle volontà decisionali delle istituzioni elettive anche attraverso la promozione di petizioni e la raccolta di firme per l’abrogazione di leggi e referendum consultivi;
    4. formazione nel campo della cultura politica, anche attraverso la creazione di una scuola e l’organizzazione di corsi, stages, esperienze sul campo e convegni;
    5. concessione di borse di studio a giovani studiosi meritevoli;
    6. pubblicazione di una rivista d’approfondimento dei temi e dei problemi contenuti nei programmi predisposti annualmente dal Comitato esecutivo e di una newsletter interna a uso dei Soci;
    7. produzione, pubblicazione e divulgazione di testi, in proprio o tramite imprese editoriali, di saggi su tematiche rientranti negli scopi dell’associazione, selezionati periodicamente dal Comitato esecutivo;
    8. promozione e organizzazione di mostre, incontri, dibattiti, convegni, conferenze, meeting, seminari, viaggi di studio aventi per oggetto tematiche di natura culturale con finalità educative, divulgative, di studio e di informazione, nonché concerti, esposizioni e cineforum;
    9. realizzazione di materiale stampato, audio, video e creazione di un sito Internet per la presentazione dell’Associazione di seguito anche indicata come il “partito”, e per la diffusione dei suoi scopi e delle sue attività;
    10. creazione di rapporti di collaborazione con istituzioni, altre associazioni e ordini professionali per realizzare obiettivi comuni;
  5. assicura il pieno rispetto di ciascuno dei suoi iscritti, nelle loro scelte di vita, e assicura la tutela dei dati personali nelle modalità richiamate dal Provvedimento del garante per la Protezione dei dati personali n.107 del 6/3/2014 e delle eventuali successive modificazioni del medesimo provvedimento.

Art. 4 – Aderenti e modalità di adesione al partito

Tutte le donne e gli uomini, maggiori di quattordici anni, indipendentemente dalla loro cittadinanza, possono iscriversi all’Associazione, aderendo così al presente statuto e ai regolamenti interni.

Tutte le iscritte e tutti gli iscritti hanno diritto a:

  • partecipare alla determinazione dell’indirizzo politico del partito;
  • esercitare il proprio voto ed essere candidate/i nell’elezione degli organismi dirigenti;
  • conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti e avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna;
  • partecipare all’attività e all’iniziativa politica del partito e dei suoi Circoli;
  • ricorrere agli organismi di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento di garanzia.

Tutte le iscritte e tutti gli iscritti hanno il dovere di:

  • contribuire alla discussione, all’elaborazione della proposta e all’iniziativa politica;
  • contribuire al sostegno economico del partito;
  • rispettare il presente Statuto e i regolamenti;
  • favorire la partecipazione e l’adesione di altre donne e altri uomini del partito;

L’iscrizione è annuale, la validità corrisponde all’anno solare.

L’iscrizione è presupposto essenziale per l’esercizio dei diritti dell’iscritta/o. La mancata iscrizione per un anno comporta la decadenza dagli organismi di cui l’iscritto/iscritta fa parte, salvo deroghe esplicitamente motivate e concesse dal Comitato esecutivo.

Le persone giuridiche partecipano tramite il loro legale rappresentante o un delegato. Il partito si compone di un numero illimitato di aderenti.

L’organo competente a deliberare sulle domande d’ammissione è il Comitato esecutivo.

Chi intenda aderire al partito, deve presentare domanda al Comitato esecutivo, che si riserva di decidere sull’ammissione entro e non oltre 30 giorni, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale. La domanda deve contenere dichiarazione di impegno al rispetto di quanto previsto nello statuto, nel regolamento interno, se adottato, e nelle deliberazioni degli organi sociali.

Può aderire al partito dei Progressisti chiunque si riconosca nei principi ispiratori e nelle finalità di cui all’art. 3, anche se già iscritto ad altre associazioni o formazioni politiche, purché anch’esse di ispirino a principi democratici, progressisti, ecologisti e antifascisti. L’adesione aperta è finalizzata al processo costitutivo di una rete di soggetti e di progetti di sintesi delle forze democratiche, progressiste, di sinistra, ecologiste e antifasciste, in ambito locale, regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle differenti soggettività, esperienze, culture e territori di appartenenza.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o a essa non sia data risposta entro il termine dovuto, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà il collegio dei garanti.

La quota associativa è intrasmissibile.

Gli iscritti al partito possono organizzarsi in sedi locali.

Ciascun iscritto/a può presentare il ricorso al Collegio dei Garanti, in ordine al mancato rispetto del presente statuto e dei regolamenti.

La creazione di sedi locali oltre che finalizzata a promuovere sul territorio la diffusione del partito e quindi incrementare il numero degli aderenti, mira a garantire una più attenta valutazione delle problematiche locali, a promuovere la partecipazione dei cittadini alla politica, nel rispetto e per le finalità delle norme di cui al titolo IV della Costituzione Repubblicana.

Per ogni provincia o altro ente territoriale, potrà essere individuato dal Presidente un responsabile, in via transitoria e fino alla organizzazione e svolgimento dei congressi del rispettivo livello. L’autonomia delle strutture territoriali si esercita nell’ambito delle finalità del presente Statuto.

Le sedi territoriali devono essere autorizzate dal Presidente regionale che, su proposta dei richiedenti, individua il responsabile della sede.

Rientra nei doveri di ciascun Aderente:

  1. rispettare le disposizioni del presente statuto;
  2. versare la quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea.

Il recesso è consentito a qualsiasi Aderente e in qualsiasi momento. La perdita della qualità di Aderente non dà diritto al rimborso dei contributi versati, né a liberazione dall’obbligo di pagamento per quelli dovuti per l’anno in corso.

Art. 5 – Organi del partito dei PROGRESSISTI

Sono organi dell’associazione, indicata più avanti anche con il termine “partito”:

  • Assemblea;
  • Presidente;
  • Presidente Onorario;
  • Tesoriere e rappresentante legale;
  • Comitato esecutivo (più avanti anche denominato “Comitato”);
  • Coordinamento regionale;
  • Coordinamenti territoriali o provinciali;
  • Coordinamenti Cittadini;
  • Responsabile regionale;
  • Responsabili territoriali o provinciali;
  • Responsabili locali o cittadini;
  • Revisore dei conti;
  • Collegio dei Garanti.

Art.6 – L’Assemblea

L’Assemblea definisce e indirizza la linea politica del partito, sulla base delle determinazioni del Congresso, a cui è garantita la partecipazione di tutti gli aderenti.

L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio; è convocata dal Presidente regionale, che ne stabilisce il luogo, la data e l’ordine del giorno, o in caso di vacanza o impedimento del Presidente dal Tesoriere rappresentante legale.

L’Assemblea può legittimamente tenersi anche in piattaforma telematica online, qualunque sia l’ordine del giorno. In questo caso può anche essere registrata in specifico supporto e/o resa pubblica in rete Internet.

L’Assemblea è altresì convocata, senza indugio, quando ne facciano richiesta al Presidente la maggioranza dei suoi componenti o almeno la metà dei membri del Comitato esecutivo o un terzo degli aderenti.

Con regolamento potranno essere definite particolari modalità di votazione per l’elezione alle cariche sociali nonché i poteri ordinatori di chi presiederà le Assemblee.

La convocazione deve avvenire con avviso da inviarsi, con qualsiasi mezzo, anche in via telematica, che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’Assemblea a tutti gli aderenti. In caso di motivata urgenza connessa agli argomenti da discutere è possibile convocare l’assemblea con avviso da inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea, presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Tesoriere, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta degli stessi.

Ogni aderente ha diritto a un solo voto. È ammesso il voto per delega.

La delega deve indicare il nome del rappresentante e, se non è riportata in calce all’avviso di convocazione, deve contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.

Ogni aderente può essere portatore di un numero massimo di cinque deleghe.

Di ogni adunanza dell’Assemblea dovrà esser redatto apposito verbale.

Il verbale, a cura del Segretario, è nominato dal Presidente, o in sua vece dal Tesoriere all’atto dell’avvio dei lavori dell’Assemblea, dovrà essere trascritto su apposito registro e dovrà risultare firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario salvo non sia necessario l’intervento del Notaio.

È competenza dell’Assemblea deliberare sui seguenti argomenti:

  1. approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
  2. elezione del Comitato Esecutivo, del Revisore dei Conti e del Collegio dei Garanti;
  3. determinazione delle direttive generali per l’attività dell’Associazione”;
  4. ratifica dell’esclusione di aderenti come previsto dal precedente art.4;
  5. qualsiasi altro argomento che il Presidente o il Comitato esecutivo ritengano opportuno sottoporre alla sua attenzione.

L’Assemblea, delibera con maggioranza dei due terzi (2/3) degli aderenti sui seguenti argomenti:

  1. modifica dello Statuto;
  2. modifica del simbolo, fatte salve le differenti disposizioni per i contrassegni elettorali di cui all’articolo 2 del presente Statuto;
  3. modifica della denominazione del partito.

Le Assemblee regionali, provinciali e cittadine deliberano sulle materie a esse attribuite in relazione all’ambito di competenza territoriale.

Art. 7 – Il Presidente

Il Presidente del partito dei PROGRESSISTI è eletto dal Comitato esecutivo e dura in carica tre (3) anni, in tale veste cura la realizzazione delle linee programmatiche e politiche del partito.

In via eccezionale e transitoria, il Comitato esecutivo nomina il Presidente per l’intera durata dell’anno 2021, e comunque fino al Congresso Politico, da tenersi di norma ogni 3 anni, e che può essere anticipato per decisione deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato esecutivo”.

Il Presidente presiede di diritto le adunanze dell’Assemblea e del Comitato esecutivo, ne ordina la convocazione e cura l’esecuzione delle relative delibere. Può, in caso di urgenza, assumere provvedimenti normalmente di competenza del Comitato esecutivo al quale dovranno essere sottoposti per la necessaria ratifica alla prima riunione utile. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni saranno esercitate dal Tesoriere rappresentante legale.

In caso di dimissioni o di accertato impedimento permanente del Presidente regionale, il Comitato esecutivo provvede, entro trenta giorni, alla sua elezione.

Art. 8 – Il Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo (in seguito anche solo Il Comitato) è composto da almeno otto (8) membri. Gli stessi sono nominati dall’Assemblea regionale, durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

Per l’anno 2021, in via eccezionale e transitoria, Il Comitato esecutivo dura in carica un anno, e comunque fino al Congresso da tenersi entro il febbraio 2022, ed è indicato nella sua composizione da successiva norma transitoria di cui al presente Statuto. La elezione dei componenti il Comitato esecutivo avviene a scrutinio palese, su proposta della Presidenza dell’assemblea.

Possono partecipare al Comitato, con funzioni consultive, preventivamente invitati dal Presidente, i responsabili regionali, provinciali e cittadini, esperti o altre persone che, a giudizio del Presidente, possano portare un contributo significativo sui temi all’ordine del giorno.

Il Comitato sovrintende all’organizzazione, anche periferica del partito, e a tutte le attività delle strutture regionali, provinciali e cittadine. Può inoltre avocare a sé decisioni spettanti agli Organismi territoriali in caso di particolari necessità.

È conferito al Comitato in via esclusiva il potere di:

  • autorizzare l’apertura di sedi regionali, provinciali e locali, e l’utilizzo di contrassegni elettorali del partito.
  • presentare e depositare liste e candidature elettorali, anche tramite propri delegati allo scopo.

Il Comitato nei casi in cui lo ritenga può delegare, anche temporaneamente, uno dei propri componenti o anche due congiuntamente, alla presentazione e al deposito delle liste e delle candidature elettorali; per tali attività potranno, altresì, esser nominati anche procuratori speciali.

Se vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Comitato, gli altri provvederanno a sostituirli purché la maggioranza dei componenti sia sempre costituita da membri nominati dall’Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei componenti nominati dall’assemblea cessa l’intero Comitato e il Presidente convocherà, entro un mese, l’Assemblea per l’elezione dell’intero Comitato.

Il Comitato si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei membri in carica. La convocazione deve essere effettuata con avviso inviato, con qualsiasi mezzo, anche in via telematica, che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento o comunque si possa dimostrare l’invio in tempo utile. In caso di motivata urgenza connessa agli argomenti da discutere è possibile convocare il Comitato anche per lo stesso giorno. Il comitato, presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Tesoriere, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

È ammessa la possibilità che le sue riunioni si tengano in audio – video conferenza, con piattaforme on-line.

I componenti del comitato sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni.

I componenti del comitato che senza giustificato motivo non siano presenti a cinque (5) riunioni consecutive decadono dalla carica.

È pertanto compito del Comitato:

  1. attuare le deliberazioni dell’Assemblea;
  2. gestire il patrimonio del partito e provvedere al perseguimento delle finalità associative;
  3. procedere alla nomina del Presidente;
  4. approvare la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  5. proporre all’assemblea la misura della quota associativa;
  6. adottare un regolamento interno, qualora ritenuto necessario dalla maggioranza dei suoi componenti.

Il comitato, nei casi di violazione delle norme dello statuto e/o dei Regolamenti o di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell’organismo dirigente, può intervenire nei confronti dei livelli regionali, provinciali e locali del Partito, adottando i provvedimenti valutati utili, ivi compresi quelli relativi all’eventuale scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento. Tali provvedimenti devono essere adottati a maggioranza. Entro 90 giorni dai predetti provvedimenti, dovranno essereripristinati gli organismi statutari, in caso di sospensione, o convocata l’assemblea Regionale in caso di revoca.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, il quale si esprimerà entro 60 giorni. In assenza di pronuncia entro il termine stabilito da parte di tale istituto di garanzia, il provvedimento si intende confermato.

Nel caso in cui i provvedimenti di commissariamento intervengano in sede di presentazione delle liste per le elezioni amministrative e/o regionali, il provvedimento può essere assunto dal Presidente Regionale e dovrà essere ratificato dal Comitato esecutivo alla prima riunione successiva alla data di adozione del provvedimento, da convocarsi in ogni caso entro 7 giorni.

Il Comitato nomina un Segretario verbalizzante. Il Segretario verbalizza anche le riunioni dell’Assemblea, e coadiuva il Presidente e il Comitato nell’esplicazione delle attività esecutive curando la tenuta dei libri delle Assemblee del movimento. Il Comitato nomina altresì un tesoriere rappresentante legale, a cui competono le relative funzioni nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Art. 9 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Comitato esecutivo e dura in carica tre (3) anni.

Per l’anno 2021, in via eccezionale e transitoria, Il Comitato esecutivo nomina il Tesoriere per la durata di un anno (1).

Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del partito dei “PROGRESSISTI” e lo rappresenta in tutte le sedi istituzionali. La carica di Tesoriere può essere cumulabile con le funzioni di Segretario. Il Comitato esecutivo detta al Tesoriere le direttive e gli indirizzi relativi all’attività di carattere negoziale necessari per il raggiungimento dei fini del movimento e per la corretta gestione economica del partito. Il Tesoriere è abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge. Il Tesoriere, altresì, svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa del partito, e cura l’esecuzione delle delibere del Comitato relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria.

Può compiere tutte le operazioni attinenti alla gestione finanziaria dei “PROGRESSISTI”, comprese le operazioni bancarie correnti e può quindi, in esecuzione di delibere del Comitato, effettuare pagamenti, incassare crediti, rilasciandone quietanza e così provvedere alla riscossione dei contributi pubblici o comunque concessi e/o dovuti per legge.

Al fine di assicurare la trasparenza della gestione economica e finanziaria del partito, il Tesoriere pubblica il bilancio consuntivo di esercizio sul sito dei PROGRESSISTI, entro i limiti previsti dalla legge, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dal Revisore dei Conti e al verbale di approvazione del Coordinamento regionale.

Il Tesoriere è responsabile delle operazioni contabili e della corretta tenuta delle scritture e dei libri sociali. Informa periodicamente il Comitato di coordinamento regionale della situazione economica finanziaria del partito. Il Tesoriere, inoltre, predispone il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dal Comitato e dalle norme regolamentari. Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispone i rendiconti richiesti dalla legge.

Predispone le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto quanto occorra per la corretta amministrazione del partito. In tali funzioni, il Tesoriere, può avvalersi di personale di propria fiducia, anche professionalmente qualificato non necessariamente iscritto alla Associazione.

Salva la possibilità di meglio definire da parte del Comitato l’organizzazione finanziaria con apposito Regolamento, per ogni ambito organizzativo territoriale si potrà istituire una Tesoreria.

Le Tesorerie regionali, provinciali e locali sono dotate di autonomia gestionale e organizzativa e saranno coordinate dal Tesoriere, che conformemente ai principi utilizzati per la struttura regionale, detterà le regole per la tenuta della contabilità e la formazione della relativa rendicontazione.

Sino alla nomina da parte del Comitato esecutivo, i Tesorieri regionali, provinciali e locali, coincidono con i rispettivi Responsabili.

Il Tesoriere può assumere le funzioni dei Responsabili regionale, provinciale e locale, in caso di assoluta necessità e previa comunicazione al Comitato esecutivo.

Ai Tesorieri (regionali, provinciali e locali) è attribuita la gestione finanziaria delle rispettive strutture e la loro rappresentanza legale su delega del Tesoriere.

Art.10 – Responsabili

I Responsabili (Regionali, provinciali e locali di seguito indicati con il termine “territoriali”) sono nominati dai loro rispettivi Coordinamenti, durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

La loro elezione avviene a scrutinio palese.

Possono partecipare al Comitato esecutivo, con funzioni consultive, preventivamente invitati dal Presidente.

Il Responsabile territoriale sovrintende e coordina l’organizzazione periferica del partito, e tutte le attività del territorio di competenza. Può inoltre avocare a sé decisioni spettanti agli Organismi territoriali in caso di particolari necessità.

È conferito al Responsabile, in forza di deliberazione del Comitato, e con delega qualora necessaria il potere di:

  • autorizzare l’apertura di sedi locali e l’utilizzo di contrassegni elettorali del partito dei PROGRESSISTI;
  • presentare e depositare liste e candidature, avuto riguardo alle elezioni nei rispettivi ambiti territoriali di riferimento.

Art. 11 – Responsabili di Settore

Su proposta del Comitato esecutivo, il Presidente, ai fini della predisposizione e attuazione del programma politico del Partito, nomina responsabili per materia.

I responsabili di settore durano in carica tre anni. I responsabili di Settore organizzano i propri gruppi di lavoro e, se invitati dal Presidente, possono partecipare ai lavori del Comitato.

Ciascun aderente al partito può partecipare a un gruppo di lavoro secondo le proprie competenze e attitudini. Analoghi gruppi di lavoro possono essere formati dai Responsabili territoriali.

Art. 12 – Revisore dei Conti

Il Revisore dei conti è un Collegio composto da quattro (4) membri (tre effettivi e uno supplente), che restano in carica per un triennio e sono eletti dall’Assemblea.

Non possono essere scelti tra chi ricopre cariche elettive a livello pubblico, possono essere individuati anche all’esterno del partito e sono rieleggibili per non più di due volte consecutivamente.

È compito del Collegio dei Revisori dei conti controllare la gestione amministrativa e contabile. Il Collegio dei Revisori denuncia all’Assemblea regionale eventuali irregolarità e redige le relative relazioni da allegare ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti.

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti partecipano alle riunioni del Comitato, fatta eccezione per quelle convocate con un ordine del giorno esclusivamente politico e nelle quali non sono trattati argomenti gestionali e/o di natura finanziaria o patrimoniale, in ogni caso con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Art. 13 – Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da quattro membri (tre effettivi e uno supplente). I Garanti restano in carica per un triennio, e sono eletti dall’Assemblea.

Non possono essere scelti tra chi ricopre cariche elettive a livello pubblico, possono essere individuati anche all’esterno del partito e sono rieleggibili per non più di due volte consecutivamente.

È compito del collegio valutare i ricorsi sulle domande di ammissione ad associato respinte dal Comitato. Il collegio vigila sull’osservanza del presente statuto e porta all’attenzione dell’assemblea le irregolarità riscontrate.

Il Collegio dei garanti è titolare dell’applicazione delle eventuali sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto nonché del Regolamento. Le sanzioni applicabili, a seconda della gravità del caso sono nell’ordine: a) richiamo; b) sospensione all’esercizio dei diritti riconosciuti all’iscritto fino al massimo di 12 mesi; c) rimozione degli incarichi interni al partito. Le contestazioni, che non possono mai riguardare posizioni politiche, l’esercizio dei diritti democratici, l’assunzione di decisioni legittime in ambito di eventuali funzioni istituzionali e di governo, scelte di vita personale nel rispetto dei diritti altrui e nella piena legalità dei comportamenti, devono essere notificate attraverso mezzi idonei a garantire la certezza del ricevimento. All’iscritto è assicurato il diritto alla difesa mediante opposizione alle contestazioni mosse nel termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica. Nel principio del contraddittorio, l’iscritto deve essere audito dal Collegio dei garanti a supporto delle proprie difese. Solo successivamente a tale fase di contraddittorio, il Collegio dei garanti potrà deliberare sulla eventuale sanzione da comminare.

I componenti del Collegio dei Garanti partecipano di diritto alle riunioni del Comitato con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Art. 14 – Patrimonio e mezzi di finanziamento

Il patrimonio del partito è costituito:

  1. a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà del partito;
  2. b) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e liberalità in genere.
  3. Per l’adempimento dei suoi compiti, il movimento dispone delle seguenti entrate:
  4. a) quote associative versate annualmente dagli associati;
  5. b) contributi, finanziamenti e proventi economici in genere erogati da soggetti pubblici e privati;
  6. c)proventi derivanti dall’organizzazione di manifestazioni, sottoscrizioni e dall’attività dell’Associazione in generale nonché da ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale.

I mezzi finanziari per il funzionamento del partito provengono:

  • dalle quote versate dai Soci nella misura proposta annualmente dal Comitato Esecutivo e deliberata dall’Assemblea regionale;
  • dalle quote che volontariamente (come contribuzione liberale) vengono versate dai rappresentanti del partito all’interno delle istituzioni o di altre sedi di rappresentanza politica per le quali percepiscano emolumenti, in proporzione alle proprie possibilità di contribuire;
  • dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Comitato rifiuta le liberalità quando siano finalizzate a condizionare in qualsivoglia modo il partito, tanto da determinare criticità sul piano etico, su quello della coerenza politica e soprattutto costituiscano violazioni di legge ;
  • da iniziative promozionali;
  • dagli interessi sulle disponibilità depositate presso istituti di credito.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con le finalità del partito e con le leggi dello Stato potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti al partito e arricchire il suo patrimonio.

Le risorse finanziarie del partito saranno utilizzate per il perseguimento degli scopi sociali, ma anche per attività sociali e per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo, anche sotto forma di finanziamento, purché ciò non risulti in contrasto con la disciplina di settore.

Durante la vita del partito non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

I criteri con i quali sono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali – nonché alla promozione di azioni positive in favore delle giovani generazioni e della parità tra i sessi nella partecipazione alla politica e nell’accesso alle cariche elettive locali – sono quelli della solidarietà, programmazione ed economicità, tenendo conto della proporzionalità del numero dei voti espressi nelle competizioni elettorali.

Art. 15 – Scioglimento

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Lo scioglimento dell’associazione potrà essere deliberato dall’Assemblea con maggioranza dei due terzi degli aderenti. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, il patrimonio residuo dopo la chiusura della fase di liquidazione dovrà essere devoluto, sulla base di delibera dell’Assemblea, a favore di altre associazioni senza scopo di lucro e con finalità analoghe.

Art. 16 – Norme di riferimento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, nonché le altre disposizioni di legge.

Il presente atto è interpretato e regolato secondo la legge italiana e per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Cagliari.

Art.17 – Norme transitorie

Il Comitato esecutivo corregge eventuali errori materiali o difetti di coordinamento tra gli articoli, contenuti nel presente Statuto ed è altresì competente a emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto. I Regimi d’incompatibilità e ineleggibilità così come le norme che definiscono il procedimento sanzionatorio, il tesseramento e le procedure per l’acquisizione della qualifica di aderente, sono quelle previste dal presente Statuto e dal regolamento che eventualmente si ritenesse necessario adottare, oltre le normative di legge vigenti in materia e direttamente applicabili.

Il Comitato è competente all’approvazione dei regolamenti.

Il Congresso, le riunioni dell’Assemblea e del Comitato esecutivo, nonché quelli degli organismi regionali, provinciali e locali, possono legittimamente svolgersi su piattaforma telematica online, possono altresì essere registrate e previa comunicazione in apertura di assemblea, possono successivamente essere rese pubbliche in rete INTERNET.

Fino al Congresso del Partito da tenersi entro il 28 febbraio 2022, l’Assemblea è costituita dagli aderenti all’associazione già denominata “Campo Progressista – Sardegna”, i Consiglieri Regionali, Sindaci e Consiglieri Comunali che dichiarino l’adesione al Partito, nelle forme previste dal presente Statuto, e che si impegnino al versamento a favore della Associazione di una quota di adesione pari a 25 euro in corso d’anno. Le quote arretrate degli aderenti all’associazione già denominata “Campo Progressista – Sardegna”, possono essere versate entro 90 giorni dalla data di approvazione delle presenti modifiche statutarie.

La predetta Assemblea provvede inoltre alla elezione degli organi vacanti, in particolare elegge, per una volta soltanto e in deroga all’articolo 7, il Presidente.

Si conviene, altresì, che rimangano tutti gli attuali organi in carica, a qualsiasi livello.