Regolamento per il tesseramento e l’iscrizione online al Partito progressista

 

Art. 1

L’iscrizione al Partito è il presupposto all’esercizio dei diritti e dei doveri previsti dall’art. 4 dello Statuto.

Possono iscriversi tutte le donne e gli uomini maggiori di quattordici anni, indipendentemente dalla loro cittadinanza che si riconoscano nei principi ispiratori e nei valori del Partito indicati agli artt. 3 e 4 dello Statuto.

Art. 2

L’iscrizione al Partito è individuale e avviene mediante il pagamento di una quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea su proposta del Comitato esecutivo.

Al momento dell’iscrizione si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Art. 3

L’iscrizione può avvenire presso le sedi territoriali o provinciali del Partito oppure online tramite il sito ufficiale del Partito Progressista mediante pagamento con carta di credito.

In caso di iscrizione online, la stessa diventa effettiva quando il richiedente ritira la tessera presso i circoli territoriali o provinciali ovvero dal cordinamento regionale anche per via telematica.

Art. 4

Il Comitato esecutivo promuove e coordina annualmente la campagna di iscrizione d’intesa con il coordinamento regionale e con i coordinamenti territoriali e provinciali, assicurando un’adeguata pubblicità.

Art. 5

Possono aderire ad un circolo territoriale o provinciale coloro che risiedono nella porzione territoriale di competenza del circolo stesso.

Possono altresì iscriversi ad un circolo territoriale o provinciale diverso da quello in cui risiedono, coloro che per motivi di lavoro, studio o altro sono domiciliati in un luogo diverso da quello di residenza, previa autorizzazione del Comitato esecutivo.

Art. 6

Presso il Coordinamento regionale è costituito un Ufficio adesioni regionale nominato dal Comitato esecutivo che redige l’anagrafe degli iscritti.

L’anagrafe redatta dall’Ufficio adesioni è certificata dal Comitato esecutivo con il voto della maggioranza dei 2/3 dei componenti.

Art. 7

L’organo competente a deliberare sulle domande d’ammissione è il Comitato esecutivo.

Chi intenda aderire al Partito deve presentare domanda al Comitato esecutivo che si riserva di decidere sull’ammissione entro e non oltre 30 giorni, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale. La domanda deve contenere la dichiarazione di impegno al rispetto di quanto previsto nello Statuto e nelle deliberazioni degli organi collegiali.

Il Comitato esecutivo, qualora non ritenga che sussistano le condizioni per accogliere la domanda di adesione, in caso di incompatibilità con i principi e le finalità del partito e qualora non sussistano i presupposti di integrità morale e personale dei richiedenti, rigetta la richiesta dandone comunicazione all’interessato.

Art. 8

Nel caso in cui la domanda di iscrizione venga respinta o ad essa non venga data risposta entro il termine previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà il Collegio dei Garanti.

Art. 9

L’Ufficio adesioni regionale d’intesa con il coordinamento regionale e con i coordinamenti territoriali e provinciali garantisce l’applicazione del presente Regolamento e mantiene costantemente aggiornata l’anagrafe degli iscritti acquisendo e inserendo mensilmente i dati dei nuovi iscritti.

In caso di Congresso l’Ufficio adesioni provvede ad aggiornare l’elenco degli iscritti aventi diritto al voto secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti.